Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani
possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un
solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, é
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)