Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del
codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve
precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a
quello dell'intero edificio, devono essere espresse in millesimi
in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del
canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)