Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puņ essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne é fatta richiesta da almeno
due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria puņ essere convocata a iniziativa di
ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (art.
72 d.a.c.c.).