Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del
codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, sentito l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puņ essere proposto
reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.