Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puņ essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.