Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puņ
ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino é obbligato,
solidalmente (art. 1292 c.c.) con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, puņ
sospendere al condominio moroso Ģ utilizzazione dei servizi
comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.)