Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puņ ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino é obbligato, solidalmente (art. 1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, puņ sospendere al condominio moroso Ģ utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.)