Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si
applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti
alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato
delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei
locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice
stesso.