Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento é deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o é
disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo
dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si
chiede la separazione.