Art. 1138 (Regolamento di
Condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle
relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa
per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art.
1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.