Art. 1137 (Impugnazioni delle
deliberazioni dell'Assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti
(1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio
1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non
dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al
termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 del codice civile,
per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.