Art. 1136 (Costituzione dell'Assemblea
e validità delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello
della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno
un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti
attive e passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere
sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio (1) (2). L'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea
si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n.
10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale.
(2) Il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art.
15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, stabilisce che gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da
più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza
dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene
approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il
risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari
sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai
millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento
delle somme da recuperare.