Art. 1132 (Dissenso dei condomini
rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso
di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni
da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa
per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito
della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere
dalla parte soccombente.