Art. 1131 (Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento
abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.