Art. 1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore
dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della
sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.