Art. 1126 (Lastrici solari di uso
esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo
sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi
sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno.