Art. 1124 (Manutenzione e
ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano,
e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della
spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.