Art. 1121 (Innovazioni gravose o
voluttuarie)
(1) Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione
non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione dell'opera.
(1) Secondo il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n.
457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto
dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla
regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle
parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a
concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di
proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione
del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento
delle somme da recuperare.