Art. 1120 (Innovazioni)
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle
cose comuni (1) (2). Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o
al godimento anche di un solo condomino.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n.
10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale,
di cui si riporta il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in
base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136
del codice civile".
(2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n.
457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto
dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene
approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il
risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari
sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai
millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento
delle somme da recuperare.