Art. 1118 (Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente č proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il
condomino non puņ, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.