Art. 1115 (Obbligazioni solidali
dei partecipanti)
Ciascun partecipante puņ esigere che siano estinte le
obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali
siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato
il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella
divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti.