Art. 1113 (Intervento nella
divisione ed opposizioni)
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e
salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione,
per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se
si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché
la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori
iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in
virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della
domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento
in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi
contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da collazione.