Art. 1112 (Cose non soggette a
divisione)
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a
cui sono destinate (1).
(1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul
vincolo trentennale di indivisibilità, a pena di nullità, dei
fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo
Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà
coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari,
e sulla revocabilità di esso.