Art. 1111 (Scioglimento della
comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una
congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il
patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci
anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore,
questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono,
l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della
comunione prima del tempo convenuto.