Art. 1109 (Impugnazione delle
deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa
comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo
comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a
innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art.
1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato.