Art. 1108 (Innovazioni ed altri
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse
di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i
partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di
diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita
dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo
scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.