Art. 1107 (Impugnazione del
Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni
dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma
precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo
ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti.