Art. 1106 (regolamento ed
amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri
e gli obblighi dell'amministratore.