Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la
minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni
della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.