Art. 1104 (Obblighi dei
partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche
tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante
è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da
questo dovuti e non versati.