Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere
il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso.