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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 24 luglio 2002
IL
DIRETTORE GENERALE
del
Dipartimento per la protezione ambientale
Vista
la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306;
Vista
la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 "Linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra", con la quale vengono stabiliti gli obiettivi
nazionali di
riduzione
delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto
il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il
quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli
obiettivi che
devono
essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas
serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna
alla azione "produzione di energia da fonti
rinnovabili";
Visto
in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il libro
bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli
ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di
giungere
al 2008-2012 a una potenza installata pari a 300 MW;
Visto
il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare
gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e
funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in
materia
di energia ivi incluse le fonti rinnovabili;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3
maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del
servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse
pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di
promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con
particolare riferimento al settore fotovoltaico;
Ritenuto
che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia
fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca,
e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori
di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;
Considerato
che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi
fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la
riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione
di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche
tradizionali;
Considerato
che la valorizzazione delle fonti rinnovabili puo' avere
significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile
del paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle
direttive
comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;
Considerato
che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le
regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti
rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli
interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche
settoriali e favorendo il concorso degli enti locali e dei
soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione delle
strategie di
intervento;
Visto
il decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, che, all'art. 1,
comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di
agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni,
mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori
dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;
Visto
l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA,
stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le
attività dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di
tutela e risanamento ambientale del Governo nonché per definire
le modalità di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di
intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli
stessi obiettivi;
Considerato
che l'ENEA assiste il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le regioni e province autonome nell'attuazione dei
programmi di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico nell'ambito dell'atto integrativo all'accordo di
programma l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e di specifici
accordi stipulati con le regioni e le province autonome;
Visti
i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC
con i quali prendeva avvio finanziava il programma tetti
fotovoltaici del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002
di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 KW
collegati alla rete elettrica di distribuzione
integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli
elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul
territorio italiano;
Visto
il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001,
che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti
fotovoltaici;
Considerato
l'art. 2 dello stesso decreto che prevede l'erogazione di risorse
da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi
pubblici emessi dalle regioni e province autonome italiane;
Considerato
che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni
concorrano al programma con un cofinanziamento pari al 50%;
Viste
le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la
disponibilità ad aderire al programma tetti fotovoltaici;
Decreta:
Articolo
1.
Ripartizione
delle risorse
Il
presente decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti -
come da tabella allegata - le risorse finanziarie di cui al
successivo art. 3, tra le regioni e le province autonome che hanno
aderito
al programma "tetti fotovoltaici", che prevede la
realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e
20 kw collegati alla rete elettrica di distribuzione
integrati/installate nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli
elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul
territorio italiano.
Articolo
2.
Trasferimento
delle risorse
Una
prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà
trasferito alle regioni a seguito della pubblicazione dei relativi
bandi sui bollettini ufficiali regionali.
Il
saldo verrà trasferito all'approvazione da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, della documentazione
relativa alla rendicontazione di spesa finale.
Articolo
3.
Costo
del programma
Il
costo del programma per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio è determinato in Euro 13.894.268,90.
Al
relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di
risorse finanziarie assegnate al servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali e specificate dal decreto del Ministro
dell'ambiente
del 3 maggio 2001, prot. GAB/DEC/089/2001, sul capitolo 7082,
1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2001.
Roma,
24 luglio 2002
Il
direttore generale: Silverstrini
RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE TRA LE REGIONI
=======================================================
Regioni/provincie
autonome. Ripartizione delle risorse
Regione.....................................Lire......................
Euro
|
Piemonte....
|
2.038.678.435
|
1.052.890
|
|
Valle
d'Aosta....
|
54.934.742
|
28.371
|
|
Lombardia....
|
4.196.261.318
|
2.167.188
|
|
Sardegna....
|
780.987.075
|
403.346
|
|
Prov.
aut. Bolzano....
|
208.725.298
|
107.798
|
|
Prov.
aut. Trento....
|
213.152.752
|
110.084
|
|
Veneto....
|
2.075.746.995
|
1.072.034
|
|
Friuli-Venezia
Giulia....
|
567.488.427
|
293.083
|
|
Liguria....
|
794.270.386
|
410.206
|
|
Emilia-Romagna....
|
1.852.438.674
|
956.705
|
|
Toscana....
|
1.672.589.440
|
863.820
|
|
Umbria....
|
384.668.762
|
198.665
|
|
Marche....
|
677.198.232
|
349.744
|
|
Lazio....
|
2.435.654.895
|
1.257.911
|
|
Abruzzo....
|
591.837.533
|
305.659
|
|
Molise....
|
156.789.890
|
80.975
|
|
Campania....
|
2.667.787.800
|
1.377.797
|
|
Puglia....
|
1.910.422.504
|
986.651
|
|
Basilicata....
|
289.285.639
|
149.404
|
|
Calabria....
|
980.921.430
|
506.604
|
|
Sicilia....
|
2.353.215.823
|
1.215.335
|
Totale.................................
26.903.056.050.......13.894.268,90
|