IL DIRETTORE GENERALE
per l'inquinamento e i rischi industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente e il
relativo regolamento di organizzazione
adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la delibera del CIPE del 19 novembre
1998 "Linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni
di gas serra", con la quale vengono
stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione
delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto il libro bianco per la valorizzazione
energetica delle fonti rinnovabili, approvato
dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale
si individuano, per ciascuna fonte
rinnovabile, gli obiettivi che devono essere
conseguiti per ottenere le riduzioni di
emissioni di gas serra che la precedente
delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla
azione "produzione di energia da fonti
rinnovabili";
Visto in particolare che, per la tecnologia
solare termica, il libro bianco stima uno
sviluppo annuo simile a quello registrato
negli ultimi anni sul mercato internazionale,
tale da consentire di giungere al 2008-2012 a
una superficie di collettori solari installati
pari a 3.000.000 mq;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e
31, con i quali sono individuati compiti e
funzioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali in materia di energia, ivi incluse
le fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio n. GAB/DEC/160/2001
del 23 novembre 2001, con il quale vengono
assegnate al direttore del Servizio
inquinamento atmosferico e rischi industriali
risorse pari a lire 16.000 milioni per il
finanziamento di interventi di promozione di
fonti rinnovabili di produzione di energia,
con particolare riferimento al settore
solare-termico;
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo
sviluppo della tecnologia solare-termica debba
continuare e riguardare, da un lato la
ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la
promozione di quei settori di mercato più
vicini alla competitività tecnico-economica;
Considerato che l'integrazione nelle
strutture edilizie di sistemi solari-termici
viene ritenuta una strada promettente per
favorire la riduzione dei costi e mitigare i
problemi connessi all'occupazione di
territorio causata dalle applicazioni
solari-termiche tradizionali;
Considerato che la valorizzazione delle
fonti rinnovabili può avere significativa
incidenza sulle prospettive di sviluppo
sostenibile del Paese in conformità agli
obiettivi nazionali ed alle direttive
comunitarie in materia di qualità
dell'ambiente;
Considerato che in conformità alle
funzioni ed i compiti conferiti, le regioni
disciplinano gli interventi volti a
valorizzare le fonti rinnovabili assicurando
il coordinamento territoriale degli
interventi, l'integrazione del fattore
energetico nelle politiche settoriali
favorendo il concorso degli enti locali e dei
soggetti pubblici e privati nella definizione
e attuazione delle strategie di intervento;
Visto il decreto legislativo n. 36 del 30
gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1,
prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro,
funzioni di agenzia per le pubbliche
amministrazioni, ivi incluse le regioni,
mediante la prestazione di servizi avanzati
nei settori dell'energia, dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica;
Visto l'accordo di programma tra il
Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in
data 25 novembre 1998, allo scopo di
raccordare le attività dell'ENEA agli
obiettivi prioritari della politica di tutela
e risanamento ambientale del Governo nonché
per definire le modalità di collaborazione
dell'ENEA alle diverse linee di intervento
avviate dal Ministero, per il raggiungimento
degli stessi obiettivi;
Considerato che l'ENEA assiste il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
le regioni e province autonome nell'attuazione
dei programmi di promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico
nell'ambito dell'atto integrativo all'accordo
di programma l'ENEA e il Ministero
dell'ambiente e di specifici accordi stipulati
con le regioni e le province autonome;
Visto il decreto direttoriale n. 972/2001/SIAR/DEC
del 21 dicembre 2001, che ha definito e
avviato il "Programma solare-termico,
bandi regionali" finalizzato
all'incentivazione dei sistemi solari termici
per la produzione di calore a bassa
temperatura;
Considerato che l'art. 2 dello stesso
decreto prevede l'erogazione di risorse da
destinare ai soggetti pubblici e privati
selezionati dai bandi pubblici emessi dalle
regioni e province autonome;
Considerato che l'art. 3 dello stesso
decreto prevede che le regioni concorrano al
Programma con un cofinanziamento pari al 50%;
Viste le comunicazioni delle regioni che
hanno dichiarato la disponibilità ad aderire
al Programma "Solare-termico - Bandi
regionali";
Visto il precedente finanziamento alla
regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di
programma Ministero ambiente e regione
Lombardia;
Decreta:
Articolo 1
Ripartizione delle
risorse
Il presente decreto ripartisce, secondo il
numero degli abitanti - come da tabella
allegata - le risorse finanziarie di cui al
successivo art. 3, tra le regioni e le
province autonome che hanno aderito al
programma "Solare termico - Bandi
regionali", che prevede la realizzazione
di impianti solari termici per la produzione
di acqua calda sanitaria attraverso incentivi
in conto capitale nella misura massima del
30%.
Articolo 2
Trasferimento delle
risorse
Una prima quota pari al 50% delle risorse
disponibili verrà trasferito alle regioni a
seguito della pubblicazione dei relativi bandi
nei bollettini ufficiali regionali.
Il saldo verrà trasferito all'approvazione
da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, della documentazione
relativa alla rendicontazione di spesa finale.
Articolo 3
Costo del programma
Il costo del programma per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio é
determinato in Euro 8.262.310,38.
Al relativo onere si provvede a valere
sulla quota complessiva di risorse finanziarie
assegnate al servizio IAR e specificate dal
decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/160/2001
del 23 novembre 2001, sul capitolo 7082,
U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario
2001.
Roma, 24 luglio 2002
Il direttore generale: Silvestrini
Allegato 1
Ripartizione delle risorse tra le regioni
|
Regioni/Province
autonome
|
Ripartizioni
delle risorse
|
Ripartizioni
delle risorse
|
| Piemonte |
Lire 1.463.158.302
|
Euro 755.658,20
|
| Valle
d’Aosta |
Lire 39.426.632
|
Euro20.362,16
|
| Lombardia |
Lire
|
Euro
|
| Sardegna |
Lire 560.513.960
|
Euro 289.481,30
|
| Prov. aut.
Bolzano |
Lire 149.802.022
|
Euro 77.366,29
|
| Prov. aut.
Trento |
Lire 152.979.604
|
Euro 79.007,37
|
| Veneto |
Lire 1.489.762.386
|
Euro 769.398,06
|
| |
|
|
| Friuli-Venezia
Giulia |
Lire 407.286.107
|
Euro 210.345,72
|
| Liguria |
Lire 570.047.384
|
Euro 294.404,90
|
| Emilia-Romagna |
Lire 1.032.841.030
|
Euro 533.417,88
|
| Toscana |
Lire 1.200.416.448
|
Euro 619.963,36
|
| Umbria |
Lire 276.076.542
|
Euro 142.581,63
|
| Marche |
Lire 486.024.769
|
Euro 251.010,85
|
| Lazio |
Lire 1.748.068.072
|
Euro 902.801,82
|
| Abruzzo |
Lire 424.761.446
|
Euro 219.370,98
|
| Molise |
Lire 112.528.011
|
Euro 58.115,87
|
| Campania |
Lire 1.914.669.733
|
Euro 988.844,39
|
| Puglia |
Lire 1.371.109.096
|
Euro 708.118,75
|
| Basilicata |
Lire 207.620.132
|
Euro 107.226,85
|
| Calabria |
Lire 704.006.728
|
Euro 363.589,13
|
| Sicilia |
Lire 1.688.901.598
|
Euro 872.244,88
|
| Totale |
Lire 16.000.000.000
|
Euro 8.263.310,39
|