Il Direttore generale del Dipartimento delle Entrate Del Ministero
delle Finanze
e
Il Direttore generale
Del Dipartimento del territorio
Del Ministero delle Finanze
Di concerto con
Il Direttore generale
Del Dipartimento degli Affari civili
E delle libere professioni
Del Ministero della Giustizia
Visto lart. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 , che ha aggiunto tra
laltro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463 riguardanti lutilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2000, n. 308, predisposto ai sensi dellart. 3-sexies del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti allintroduzione
delle procedure telematiche, alla disciplina dellimposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto lart. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 , recante criteri e modalità per la formazione, larchiviazione e la
trasmissione di documenti informatici e telematici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di
dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto lart. 17, comma 2, h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ai sensi del quale il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i
debiti relativi alle imposte, tasse e sanzioni non espressamente indicate nello stesso
articolo, individuate con decreto del Ministro delle finanze;
Visto lart. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il
quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con
modalità diverse dal contante, definite con uno o più decreti del Ministro delle
finanze;
Considerata lopportunità di definire le modalità tecniche con le quali è
effettuato il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione allesecuzione
degli adempimenti in materia di atti immobiliari;
Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recanti disposizioni relative allindividuazione della competenza ad adottare gli
atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto lart. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le
disposizioni normative concernenti lamministrazione finanziaria successive al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che il Ministro delle
finanze adotta esclusivamente provvedimenti che siano espressione del potere di indirizzo
politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1,e 14 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dellart.
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme
su perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al
libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione allintroduzione
di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante lapprovazione della nuova
automazione, delle nuove procedure dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione,
di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la
redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via
telematica;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di
presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei
registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e
domande di annotazione;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che prevede lobbligo di
presentazione su supporto informatico, presso le conservatorie dei registri immobiliari e
gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di
annotazione;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3-bis,
3-ter, e 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, nonché
degli articoli 2 e 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica
18 agosto 2000, n. 308, occorre tra laltro approvare il modello unico informatico e
stabilire le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla
procedura telematica,
Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
"servizio telematico": il sistema informatico che consente la trasmissione e
la ricezione del modello unico informatico, unitamente a copia dellatto, e degli
altri dati necessari per lesecuzione degli adempimenti di cui allart. 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
"modello unico informatico": il modello informatico contenente le richieste
di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di
voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi dovuti in base allautoliquidazione,
relative agli atti per i quali è utilizzata la procedura telematica;
"adempimento": la registrazione, la trascrizione, liscrizione e lannotazione
nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti
sugli immobili;
"utenti": i pubblici ufficiali di cui allart. 10, lettera b) del testo
unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
"file": larchivio elettronico che contiene i dati necessari per lesecuzione
degli adempimenti di cui allart. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, relativi ad uno o più atti inerenti ad un singolo utente.
Articolo 2.
Approvazione del modello unico informatico e delle modalità di
trasmissione
E approvato il modello unico informatico con le specifiche tecniche di cui allallegato
1 contenenti le informazioni da trasmettere telematicamente.
Sono approvate le modalità tecniche per la trasmissione dei dati riportate nellallegato
2.
Articolo 3.
Controlli di trasmissione.
La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia
scartato per uno dei seguenti motivi:
mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle modalità tecniche di cui allallegato
2;
mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento
di cui allart. 10.
La trasmissione non si considera effettuata relativamente al singolo atto, qualora le
informazioni non rispondono ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui allallegato
1.
Capo II
TRASMISSIONE TELEMATICA DI ATTI NON IMPLICANTE LIMPIEGO DELLA
FIRMA DIGITALE
Articolo 4.
Abilitazione al servizio telematico
Gli utenti sono abilitati alla trasmissione dei file relativi agli atti le cui copie
non sono integralmente predisposte con strumenti informatici e limpiego della firma
digitale, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo le
modalità indicate nei commi successivi.
Gli utenti presentano domanda di abilitazione allufficio del territorio
competente in relazione alla loro sede, utilizzando il modello predisposto dallamministrazione
finanziaria.
Lufficio, verificata lidentità e la qualifica dellutente e la
regolarità della domanda, rilascia lattestazione di abilitazione, la cui copia
controfirmata dal richiedente è acquisita agli atti, nonché le istruzioni, le parole
chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
Labilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio.
Articolo 5.
Revoca dellabilitazione
Labilitazione al servizio telematico è revocata, su segnalazione degli organi
competenti, per sospensione o cessazione della pubblica funzione.
Il provvedimento di revoca è notificato al soggetto abilitato.
Articolo 6.
Trasmissione tramite soggetti autorizzati.
Gli utenti possono avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per lesecuzione
delladempimento per via telematica, di soggetti autorizzati dallamministrazione
finanziaria su segnalazione dei competenti organi istituzionali nazionali di categoria
degli utenti, ovvero, in assenza di questi, gli organi comunque competenti per territorio.
Lautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a soggetti che siano in possesso
di adeguate capacità tecniche, economiche e finanziarie, e che operino nel rispetto delle
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, limitandosi al trattamento dei dati per
le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò
necessario.
Lautorizzazione alla trasmissione dei dati è revocabile in caso di gravi
irregolarità nellutilizzo del servizio telematico.
Gli utenti danno comunicazione allamministrazione finanziaria della scelta del
soggetto autorizzato di cui intendono avvalersi e di eventuali variazioni della stessa.
Articolo 7.
Codice di autenticazione dei file
Il file da trasmettere allamministrazione finanziaria è corredato di un codice
di autenticazione che consente di verificare lidentità dellutente e lintegrità
delle informazioni.
Il codice di autenticazione è il risultato della procedura telematica basata su un
sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota solo al soggetto abilitato, e una
pubblica, nota almeno al soggetto abilitato e allamministrazione, che permette di
verificare la provenienza e lintegrità del file.
In caso di perdita, di impossibilità di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi
della chiave privata, lutente presenta apposita comunicazione al competente ufficio
del territorio, che provvede tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione
della stessa.
Il codice di autenticazione è apposto dallamministrazione finanziaria sui file
contenenti le ricevute, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota
anche allutente.
Articolo 8.
Ricevute di trasmissione dei file e di registrazione
Lamministrazione finanziaria attesta lavvenuta ricezione del file
contenente i dati necessari per lesecuzione degli adempimenti di cui allart.
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, mediante ricevuta resa
contestualmente disponibile per via telematica nella quale sono indicati:
la data e lora di ricezione del file;
lidentificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello attribuito
dallamministrazione finanziaria;
il numero degli atti contenuti nel file;
il numero degli atti registrati, il relativo numero di repertorio, nonché la data, il
numero di registrazione e lufficio delle entrate competente;
il numero degli atti scartati ai sensi dellart. 3, comma 2, ed il loro
repertorio, nonché il motivo dello scarto;
limporto per cui viene disposto il prelievo da parte dellamministrazione
finanziaria, ovvero limporto dichiarato come versato con le modalità di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La ricevuta di cui al comma precedente non è prodotta nei casi di cui allart. 3,
comma 1.
Lamministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica, entro dieci
giorni lavorativi dallinvio dei dati, il file contenente lattestazione del
versamento della somma autoliquidata, eseguito secondo le modalità del successivo art.
10, comma 1.
Articolo 9.
Esecuzione delladempimento
La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti.
Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura
catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello
di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.
Lamministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica agli utenti il
file contenente gli esiti dellelaborazione delle volture, per ciascun ufficio del
territorio.
Articolo 10.
Modalità di pagamento telematico
Gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base allautoliquidazione
attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dallamministrazione
finanziaria.
Per consentire i pagamenti di cui al comma 1, le banche e le poste italiane SpA,
stipulano con il Ministero delle finanze apposita convenzione. Nel caso in cui il conto
corrente sia intrattenuto con banca non convenzionata, è consentito, per un periodo non
superiore a sei mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio telematico, il
pagamento secondo le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lamministrazione finanziaria richiede il pagamento della maggiore imposta e degli
eventuali interessi moratori e sanzioni dovuti ai sensi dellart. 3-ter del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, determinati dagli uffici in sede di controllo dellautoliquidazione,
o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dellassenso comunicato, per via
telematica dagli utenti.
Qualora ricorra lipotesi di compensazione delle somme versate in eccesso in sede
di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai evidenziano
il credito nel file da trasmettere per lesecuzione delladempimento.
Articolo 11.
Utilizzo del servizio telematico.
Lutilizzo del servizio telematico è garantito dalle ore 4 alle ore 22 nei giorni
dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi.
Lamministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico
in relazione ad esigenze connesse allefficienza e alla sicurezza del servizio stesso
dandone preventiva comunicazione.
Articolo 12.
Irregolare funzionamento del servizio telematico
Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico linterruzione dello
stesso per un periodo superiore alle otre ore nellarco temporale giornaliero di
erogazione.
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, lamministrazione
finanziaria garantisce comunque leseguibilità degli adempimenti, anche mediante
presentazione su supporto informatico, allufficio competente in relazione alla sede
dellutente, dei dati necessari per lesecuzione delladempimento.
Articolo 13.
Oneri economici
Lutilizzazione del servizio telematico da parte degli utenti, nonché lo scambio
di dati e informazioni tra gli uffici delle entrate e del territorio, sono effettuati
senza oneri economici per lamministrazione finanziaria, tranne quelli relativi al
funzionamento del proprio servizio informativo.
Articolo 14.
Disposizioni di attuazione.
Con successivi decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio telematico di cui al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 dicembre 2000