IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo degli impianti
installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25
giugno 2000;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e
che pertanto e' necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo
alla proroga del suddetto termine, in quanto non e' stato possibile completare le suddette
operazioni entro il termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1.
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di
cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al
comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il
proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale
l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del
presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un
ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000