Schema di regolamento recante modifica al Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO larticolo 87, comrna quinto, della Costituzione;
VISTO larticolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24dicembre 1951, n.1767;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29maggio 1963, n.1497;
VISTO larticolo 2 del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.441;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1996, n.459;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e, in
particolare, larticolo 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo, degli
impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro
il 25 giugno 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha
prorogato il termine per effettuare il suddetto collaudo fino al 30 giugno 2001;
CONSIDERATO che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e
che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per
poter completare le prescritte operazioni di collaudo;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 9 agosto 2001;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nelladunanza del
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle politiche comunitarie, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro degli affari
regionali, il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.1
(Modifiche allarticolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)
1. Il comma 3 dellarticolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dallarticolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.369, é sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di
esercizio, di cui allarticolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché
gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30
giugno 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente
ufficio comunale lesito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942,
n.1415, e dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui allarticolo 9;
c) dallinstallatore avente il proprio sistema di qualità
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dellinstallatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto allalbo."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubb1ica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare