Regione Campania
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 22-10-2002
Istituzione
del registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati ai fini della tutela della pubblica
incolumità
IL
CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1.
O g
g e t t o
La
presente legge
istituisce
il
registro
storico-tecnico-urbanistico
di ogni
fabbricato pubblico e privato, ubicato sul
territorio regionale, nel quale e' dichiarato lo stato
di conservazione
e di manutenzione del fabbricato stesso e delle
aree e
manufatti
di pertinenza,
al fine
di tutelare
e salvaguardare la
pubblica e privata incolumita'.
Art. 2
Nomina e requisiti del tecnico incaricato
Per la
tenuta e
l'aggiornamento periodico del registro, di cui
all'art.
1, i proprietari di
fabbricato
riuniti in
condominio,
tramite
l'amministratore
dello stesso
e,ove non
in condominio,
l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche
rappresentati per delega,
nominano
un tecnico-denominato
tecnico incaricato
- ingegnere,
architetto,
geologo, geometra perito edile, nel rispetto
delle competenze proprie di categoria.
Le figure
professionali
di cui
al primo
comma devono essere iscritte
ai respettivi
albi o collegi professionali da non meno di
cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso
di attestato di corso di formazione professionale in
materia di sicurezza geo-statica degli edifici
rilasciato da ente o da organismo riconosciuto.
Art.
3.
Modalita'
di tenuta del registro
Il registro,
di cui all'art. 1, contiene per il fabbricato e per
le
aree ed i manufatti dipertinenza:
tutte
le informazioni
riguardanti la sicurezza, la situazione
progettuale,
urbanistica,
edilizia,
catastale, strutturale, impiantistica,
di smaltimento
acque, geologica
del sottosuolo,
autorizzativa, l'esistenza
di vincoli,
con le modificazioni e gli
adeguamenti intervenuti nel
tempo;
gli
atti progettuali ed i relativi provvedimenti
autorizzativi
per
l'edificabilita', l'abitabilita' e l'agibilita' del
fabbricato.
Il registro
rimane
depositato
ed in
custodia,
a cura
dell'amministratore o del
proprietario o del
delegato dei
proprietari,
in un locale di facili accesso le cui caratteristiche
sono
specificate
nel regolamento di cui all'art. 8, ed e'
esibito a
richiesta
di pubblici
ufficiali appartenenti ad amministrazioni che
hanno potere di intervento sul
fabbricato.
L'istituzione
del registro
e la
nomina del tecnico incaricato
sono
comunicate
all'amministrazione
comunale
competente
per territorio.
La scheda
di sintesi del contenuto del registro e degli allegati
e'
trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno,
all'ufficio tecnico
del
comune competente per territorio.
Il termine
di scadenza per la redazione del registro e'
fissato
in
dodici mesi per gli edifici e privati con attivita'
che comportino
presenza
di lavoratori
e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi per
i restanti
edifici privati,
a partire dalla entrata in vigore della presente
legge.
La tenuta
del registro
e l'obbligo
della nomina del tecnico
permangono
fino
alla
cancellazione del fabbricato
stesso
dall'iscrizione
nella pianta catastale.
Art. 4.
Compiti del tecnico incaricato
Il tecnico incaricato:
redige preliminarmente
una relazione sulle condizioni statiche
del
fabbricato,
sulle condizioni
gelogico-tecniche sel sottosuolo, sulla
sua storicita'
dalla realizzazione all'attualita', contenente tutte
le infomazioni di cui all'art. 3, comma1;
controlla
e annota
sul registro l'esecuzione diogni lavoro di
ristrutturazione,
manutenzione
straordinaria,
mutamento
di
destinazione
d'uso sull'intero
fabbricato, o su parte di esso, con funzione
di mera
sorveglianza, senza alcuna delle responsabilita'
proprie delle figure
professionali, previste dalla vigente normativa,per
l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica;
comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al
condominio e al comune
nel cui
territorio e' ubicato il fabbricato ogni
intervento che compromette la sicurezza geo-statica
del fabbricato stesso;
comunica alla competente soprintendenza ai beni
architettonici,per
il paesaggio, per il
patrimonio
storico, artistico
e demoetno-antropologico, l'esecuzione di ogni
intervento che interessa l'aspetto
esteriore
del fabbricato
e delle
aree e
manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo.
La relazione
di cui al comma 1, lettera a), e' corredata da
una
pianta
del fabbricato
e delle aree di pertinenza in scala adeguata, nella
quale sono
indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei
sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato
stesso.
Art. 5.
Violazioni e sanzioni
La violazione
delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta
l'applicazione
della sanzione
amministrativa pecuniaria a
carico degli obbligati
di una
somma da
2.500 euro
a 5.000 euro con le modalita' di cui la legge
regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il tecnico
incaricato,
la comunicazione
al rispettivo albo o collegio professionale di
appartenenza.
Decorso un
anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma
1,
in persistenza
della vilazione
delle norme
stesse, il comune
provvede
alla sospenzione dell'abitabilita' e dall'agibilita'.
La mancata
istituzione
del registro di cui all'art. 1 comporta
l'esclusione
da qualsiasi finanziamento pubblico.
Art. 6.
Competenze
dei comuni - Istituzione di un fondo regionale
La
regione attribuisce ai comuni le competenze
relative all'applicazione della
presente legge. Per le finalita' della presente legge
la Regione istituisce un fondo cui accedono i comuni
secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui
all'art. 8. Il comune eroga i contributi derivanti dal
fondo di cui al comma 2 a condizione che il registro
del fabbricato sia stato istituito ed aggiornato.
Art. 7.
Trasferimento immobiliare 1.
Entro dodici mesi dall'approvazione del
regolamento attuativo della presente legge di cui
all'art. 8, per il trasferimento di diritto reale sul
fabbricato o parte di esso, e' fatto obbligo
all'ufficiale rogante di controllare, prima dell'atto
di trasferimento, l'esistenza del registro e della
nomina del tecnico incaricato e di comunicare al
comune interessato la mancanza degli stessi.
Art. 8.
Regolamento attuativo
La giunta
regionale,
sentiti
gli
ordini ed
i collegi
professionali
tecnici interessati e sentita la commissione
consiliare
competente
entro
il termine
di sessanta
giorni, approva
il
regolamento attuativo entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore
della
presente legge.
Il regolamento, in particolare, specifica:
la tenuta,
l'aggiornamento
periodico,
le modalita'
di
trasmissione
ed i modelli di riferimento del registro, anche
in caso di nuove costruzioni;
i termini
fissati per
l'affidamento
dell'incarico,
per il
completamento
e per il periodico aggiornamento del registro;
le tariffe
concordate con i rappresentanti degli ordini e
dei
collegi
professionali tecnici di cui al comma 1;
i criteri perl'accesso al fondo regionale da
parte dei comuni.
Art. 9.
Norma
finanziaria
Agli oneri di cui alla presente legge si
provvede per il corrente
esercizio
finanziario
con le risorse di cui all'Unita' previsionale
di
base 1.3.10.
Per gli anni successivi si provvede con la legge di
bilancio.
Art. 10
Dichiarazione d'urgenza
La presente
legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto,
e'
dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno
succcessivo alla
sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente
legge regionale
sara' pubblicata
nel Bollettino
ufficiale
della Regione Campania.
E' fatto
obbligo, a
chiunque spetti,
di ossevarla e di farla
osservare
come legge della Regione Campania.
Napoli, 22 ottobre 2002
BASSOLINO
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