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Regione Campania
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 22-10-2002

Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica incolumità

IL CONSIGLIO REGIONALE

                                              Ha approvato

                           IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                                                 Promulga

la seguente legge:  

Art. 1.

O g g e t t o

    La      presente      legge      istituisce      il      registro

storico-tecnico-urbanistico  di  ogni  fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale e' dichiarato lo stato di conservazione  e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti  di  pertinenza,  al  fine  di  tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumita'.

       Art. 2

       Nomina e requisiti del tecnico incaricato

    Per  la  tenuta  e l'aggiornamento periodico del registro, di cui

all'art.  1,  i  proprietari  di  fabbricato  riuniti  in condominio,

tramite  l'amministratore  dello  stesso  e,ove  non  in  condominio, l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche rappresentati per delega,   nominano   un   tecnico-denominato   tecnico  incaricato  - ingegnere,  architetto,  geologo, geometra perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria.

    Le  figure  professionali  di  cui  al  primo comma devono essere iscritte  ai  respettivi  albi o collegi professionali da non meno di cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso di attestato di corso di formazione professionale in materia di sicurezza geo-statica degli edifici rilasciato da ente o da organismo riconosciuto. 

Art. 3.

Modalita' di tenuta del registro

    Il  registro, di cui all'art. 1, contiene per il fabbricato e per

le aree ed i manufatti dipertinenza:  

tutte  le  informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale,    urbanistica,    edilizia,   catastale,   strutturale, impiantistica,   di  smaltimento  acque,  geologica  del  sottosuolo, autorizzativa,  l'esistenza  di  vincoli,  con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo;

gli  atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi

per l'edificabilita', l'abitabilita' e l'agibilita' del fabbricato.

    Il   registro   rimane   depositato   ed   in  custodia,  a  cura

dell'amministratore   o   del   proprietario   o   del  delegato  dei

proprietari,  in  un  locale di facili accesso le cui caratteristiche

sono  specificate  nel regolamento di cui all'art. 8, ed e' esibito a

richiesta  di  pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato.

    L'istituzione  del  registro  e  la nomina del tecnico incaricato

sono   comunicate   all'amministrazione   comunale   competente   per territorio.

    La  scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati

e'  trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico

del comune competente per territorio.

    Il  termine  di scadenza per la redazione del registro e' fissato

in dodici mesi per gli edifici e privati con attivita' che comportino

presenza  di  lavoratori  e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi per  i  restanti  edifici  privati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

    La  tenuta  del  registro  e  l'obbligo  della nomina del tecnico

permangono    fino   alla   cancellazione   del   fabbricato   stesso

dall'iscrizione nella pianta catastale.

       Art. 4.

      Compiti del tecnico incaricato

    Il tecnico incaricato:

      redige  preliminarmente una relazione sulle condizioni statiche del  fabbricato,  sulle  condizioni gelogico-tecniche sel sottosuolo, sulla  sua  storicita' dalla realizzazione all'attualita', contenente tutte le infomazioni di cui all'art. 3, comma1;

      controlla  e  annota sul registro l'esecuzione diogni lavoro di

ristrutturazione,    manutenzione    straordinaria,    mutamento   di

destinazione  d'uso  sull'intero  fabbricato, o su parte di esso, con funzione  di  mera  sorveglianza,  senza alcuna delle responsabilita' proprie delle figure professionali, previste dalla vigente normativa,per l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica;

      comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio e al comune  nel  cui  territorio e' ubicato il fabbricato ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato stesso;

      comunica alla competente soprintendenza ai beni architettonici,per   il   paesaggio,   per   il   patrimonio  storico,  artistico  e demoetno-antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa l'aspetto  esteriore  del  fabbricato  e  delle  aree  e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo.

    La  relazione  di cui al comma 1, lettera a), e' corredata da una

pianta  del  fabbricato e delle aree di pertinenza in scala adeguata, nella  quale  sono indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso.

       Art. 5.  

      Violazioni e sanzioni

    La  violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta

l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  a carico degli  obbligati  di  una  somma  da  2.500  euro a 5.000 euro con le modalita' di cui la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il tecnico  incaricato,  la  comunicazione al rispettivo albo o collegio professionale di appartenenza.

    Decorso  un anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma

1,  in  persistenza  della  vilazione  delle  norme stesse, il comune

provvede alla sospenzione dell'abitabilita' e dall'agibilita'.

    La  mancata  istituzione  del registro di cui all'art. 1 comporta

l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico.

        Art. 6.

        Competenze dei comuni - Istituzione di un fondo regionale

        La regione attribuisce ai comuni le competenze relative    all'applicazione della presente legge. Per le finalita' della presente legge la Regione istituisce un fondo cui accedono i comuni secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 8. Il comune eroga i contributi derivanti dal fondo di cui al comma 2 a condizione che il registro del fabbricato sia stato istituito ed aggiornato.

       Art. 7.

       Trasferimento immobiliare 1.

 Entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge di cui all'art. 8, per il trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso, e' fatto obbligo all'ufficiale rogante di controllare, prima dell'atto di trasferimento, l'esistenza del registro e della nomina del tecnico incaricato e di comunicare al comune interessato la mancanza degli stessi.

      Art. 8.

     Regolamento attuativo

    La   giunta   regionale,   sentiti   gli   ordini  ed  i  collegi

professionali tecnici interessati e sentita la commissione consiliare competente   entro   il   termine  di  sessanta  giorni,  approva  il regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge.

    Il regolamento, in particolare, specifica:

      la   tenuta,   l'aggiornamento   periodico,   le  modalita'  di

trasmissione  ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso di nuove costruzioni;

      i  termini  fissati  per  l'affidamento  dell'incarico,  per il

completamento e per il periodico aggiornamento del registro;

      le  tariffe  concordate con i rappresentanti degli ordini e dei

collegi professionali tecnici di cui al comma 1;

      i criteri perl'accesso al fondo regionale da parte dei comuni.

         Art. 9.

Norma finanziaria

    Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente

esercizio  finanziario  con le risorse di cui all'Unita' previsionale

di  base  1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

      Art. 10

       Dichiarazione d'urgenza

    La  presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto,

e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il giorno succcessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino

ufficiale della Regione Campania.

    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di ossevarla e di farla

osservare come legge della Regione Campania.

      Napoli, 22 ottobre 2002

                              BASSOLINO