Finanziaria
2003
Art. 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese
sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione
si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi
dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte
dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un
diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di
eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti
di pari importo. 6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e:
"30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2003".
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