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Le sentenze
Nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti

Il proprietario  o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà, senza diritto di indennità quando si tratti di soddisfare la richiesta di utenza di un inquilino di un condomino dello stesso stabile, ma non anche quando tale richiesta provenga da un inquilino o condomino di altro edificio sia pure vicino o confinantei
Il diritto di comproprietà sulle cose comuni comprende quello di installare sul terrazzo dello stabile condominiale un'antenna ricevente televisiva, diritto che non può essere escluso, anche in presenza di antenna centralizzata, dal regolamento condominiale.
Il locatore non è responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi

Le domande più frequenti
L'antenna televisiva, esistente sin dall'origine nell'edificio condominiale, si presume comune a tutti i condòmini che ne usufruiscono, i quali ne sopportano le spese.

 

L'installazione ex novo di un'antenna centralizzata costituisce un'innovazione e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 1120 c.c., richiede la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, 5° co.,c.c. oltre che un riparto proporzionale della spesa.

 

L'installazione di un'antenna autonoma non può essere precluso da una delibera assembleare che disponga l'installazione di un' antenna centralizzata, salvo che l'installazione di un'antenna autonoma pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condòmini.

 

I radioamatori, miniti di autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza menomare i diritti degli altri comproprietari (L.554/1940; D.P.R. 156/1973). Tale facoltà è espressione del diritto di ciascuno alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui (art. 2 Cost.), con la conseguenza che nè l'assemblea nè il regolamento condominiale possono vietare l'installazione dell'antenna.

 

La normativa
L. 20-3-2001, n. 66 (art. 2bis co. 13)
Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

L. 31-7-1997, n. 249 (art. 3)
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

 

L. 5-3-1990, n.46 (art.1, 1°co b)
Norme per la sicurezza degli impianti

 

D.P.R. 29-3-1973, n.156
(artt. 231, 232, 314-334,397)
T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

 

L. 6-5-1940, n. 554 (artt. 1-3,5,11)
Disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche

 

R.D. 10-7-1924, n. 1226 (art. 78)
Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi

 

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