Le
sentenze
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Nè l'assemblea dei
condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di
singole antenne ricetrasmittenti
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Il proprietario o
il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di
condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà, senza diritto di
indennità quando si tratti di soddisfare la richiesta di utenza di un inquilino di un
condomino dello stesso stabile, ma non anche quando tale richiesta provenga da un
inquilino o condomino di altro edificio sia pure vicino o confinantei
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Il diritto di
comproprietà sulle cose comuni comprende quello di installare sul terrazzo dello stabile
condominiale un'antenna ricevente televisiva, diritto che non può essere escluso, anche
in presenza di antenna centralizzata, dal regolamento condominiale.
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Il locatore non è
responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose
comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla
ricezione dei programmi radiotelevisivi
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Le
domande più frequenti
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| L'antenna televisiva,
esistente sin dall'origine nell'edificio condominiale, si presume comune a tutti i
condòmini che ne usufruiscono, i quali ne sopportano le spese. |
| L'installazione ex
novo di un'antenna centralizzata costituisce un'innovazione e, in quanto tale, ai
sensi dell'art. 1120 c.c., richiede la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, 5°
co.,c.c. oltre che un riparto proporzionale della spesa. |
| L'installazione di
un'antenna autonoma non può essere precluso da una delibera assembleare che disponga
l'installazione di un' antenna centralizzata, salvo che l'installazione di un'antenna
autonoma pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condòmini. |
| I radioamatori, miniti
di autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza
menomare i diritti degli altri comproprietari (L.554/1940; D.P.R. 156/1973). Tale facoltà
è espressione del diritto di ciascuno alla libera manifestazione del proprio pensiero ed
alla ricezione del pensiero altrui (art. 2 Cost.), con la conseguenza che nè l'assemblea
nè il regolamento condominiale possono vietare l'installazione dell'antenna. |
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La
normativa
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L. 20-3-2001, n. 66
(art. 2bis co. 13)
Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove
tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti
sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo
per il riconoscimento di benefici fiscali.
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L. 31-7-1997, n. 249
(art. 3)
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
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L. 5-3-1990, n.46
(art.1, 1°co b)
Norme per la sicurezza degli impianti |
D.P.R. 29-3-1973, n.156
(artt. 231, 232, 314-334,397)
T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni |
L. 6-5-1940, n. 554
(artt. 1-3,5,11)
Disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche |
R.D. 10-7-1924, n. 1226
(art. 78)
Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi |
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